A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto 69/2023: : “È ammessa, nell’ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro”.
Inoltre come disposto dal comma 3: “L’impresa italiana iscritta all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla Legge 6 giugno 1974, numero 298, e, se del caso, al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del Regolamento (CE) numero 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti indisponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea”.
Alcuni limiti:
- il veicolo non può essere noleggiato con il conducente conducente e non deve essere abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa azienda per autisti e o accompagnatori.
- il veicolo deve essere usato esclusivamente dall’azienda che lo noleggia per la durata stabilita dal contratto può essere guidato esclusivamente dai suoi dipendenti.
- A bordo del veicolo deve esserci sempre il contratto di locazione.