Il DAS è un documento di accompagnamento semplificato usato a corredo della merce in spedizione per la circolazione di prodotti energetici che hanno assolto l’accisa.
La sua funzione è quella di fornire informazioni importanti sulle spedizioni come la quantità trasportata, l’origine, la destinazione e i dati del trasportatore. Questo documento (oggi elettronico) facilita la tracciabilità delle merci e semplifica le procedure di controllo e gestione delle spedizioni.
e-Das:
L’avvento delle tecnologie digitali ha portato importanti cambiamenti in vari settori, incluso quello delle dogane e del commercio internazionale. Uno sviluppo significativo in questo ambito è l’introduzione del Das Telematico, noto anche come e-Das.
Il sistema tradizionale basato su documenti cartacei è stato sostituito da un sistema telematico, consentendo una gestione più efficiente e sicura delle operazioni doganali. La telematizzazione di questo documento, ha avuto inizio alla fine del 2019 con il D. L. n. 124 e dal 1 ottobre 2020, sono entrati in vigore gli obblighi e-Das per il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante.
L’e-Das richiede l’invio elettronico dei documenti doganali, come la dichiarazione di importazione o esportazione, tramite una piattaforma online dedicata. Questo ha semplificato il processo, riducendo i tempi di sdoganamento e minimizzando gli errori derivanti dalla documentazione cartacea.
Inoltre, nell’ambito dell’Unione Europea, è stato introdotto il Das Telematico Unionale, che ha ulteriormente semplificato le procedure doganali per il commercio tra gli Stati membri.
Quali sono i prodotti soggetti all’e-Das:
- Oli minerali descritti all’art. 21 del TUA (testo unico delle accise) dalla lettera a) alla lettera e):
a) benzina con piombo – codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59; b) benzina – codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 E 2710 11 49; c) petrolio lampante o cherosene – codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25;
d) oli da gas o gasolio – codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49;
e) oli combustibili – codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69; - GPL (Gas di petrolio liquefatti) definiti nell’art. 21, comma 2, lettera f) del TUA, codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00;
- Prodotti energetici di cui all’art. 21, commi 3 e 4 del TUA, se sottoposti ad accisa.
Per tutti gli altri prodotti non menzionati ma sottoposti ad accisa l’obbligo dell’e- DAS è scattato il 1° aprile 2023 per i trasferimenti sul territorio italiano.
Per quanto riguarda il GPL, l’Agenzia delle Dogane ha specificato che l’obbligo non è stato ancora esteso per i trasferimenti:
- agli esercenti di vendita al minuto non soggetti alla denuncia del deposito;
- per carichi non predeterminati (art. 20 del D.M. 2010/96);
- di prodotto in bombole.
Inoltre la det. prot. 285111/RU ha disposto l’obbligo di presentazione dell’e-AD
(Electronic Accompanying Document) per oli lubrificanti e bitumi dal 1° aprile 2023.
Quali sono i principali obblighi legati all’e-Das:
1. Dichiarazione e-Das: I trasportatori che effettuano il trasporto di benzina e gasolio usati come carburante devono presentare una dichiarazione e-Das. Questa dichiarazione deve essere compilata elettronicamente attraverso la piattaforma telematica dedicata fornita dall’autorità competente.
2. Monitoraggio: È richiesto il monitoraggio elettronico delle spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante. Ciò implica l’uso di dispositivi di monitoraggio approvati per registrare e trasmettere informazioni sulle spedizioni, come la quantità, il punto di partenza e il punto di arrivo.
3. Registrazione delle operazioni: I trasportatori sono tenuti a mantenere registrazioni dettagliate di tutte le operazioni di trasporto di benzina e gasolio usati come carburante. Queste registrazioni devono includere informazioni come i dati del trasportatore, i dati del mittente e del destinatario, le quantità trasportate e le date delle operazioni.
Per quanto riguarda il trasporto di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo, gli obblighi e-Das entrati in vigore il 1 marzo 2022 sono i medesimi seppur con l’aggiunta legata a questa sola categoria di:
1. Etichettatura: È obbligatorio etichettare chiaramente i contenitori o i veicoli utilizzati per il trasporto di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo, indicando in modo visibile che il carburante è destinato all’uso agricolo.
In ambito Europeo invece, l’introduzione dell’e-DAS (Electronic Data Acquisition System) unionale ha stabilito anche le eccezioni ed i prodotti esonerati.
Le esenzioni specifiche possono variare in base alle normative nazionali e agli accordi regionali, ma di seguito sono elencate alcune categorie generali di prodotti che esenti dall’uso dell’e-DAS unionale:
1. Merci non soggette a controllo doganale: Alcune merci che non richiedono particolari formalità doganali possono essere esentate dall’uso dell’e-DAS. Ad esempio, possono includere beni di consumo di piccolo valore, campioni commerciali, merci personali non commerciali e donazioni.
2. Merci soggette a regimi doganali semplificati: Se le merci rientrano in un regime doganale semplificato, potrebbe non essere richiesta la presentazione dell’e-DAS unionale. Ciò può includere, ad esempio, il regime di transito interno dell’UE, il regime di deposito temporaneo, il regime di ammissione temporanea e altri regimi doganali speciali.
3. Prodotti soggetti a normative specifiche: Alcuni prodotti possono essere soggetti a normative o procedure doganali specifiche che li esentano dall’uso dell’e-DAS. Ad esempio, prodotti farmaceutici, prodotti chimici pericolosi o prodotti soggetti a restrizioni o controlli speciali possono essere gestiti attraverso procedure doganali dedicate.
4. Prodotti già assoggetti ad accisa in un altro Stato membro o extra europeo, detenuti a bordo di una nave o di un aeromobile che effettua spostamenti tra l’Italia e gli Stato membro dell’Unione.
È importante sottolineare che le esenzioni possono variare in base al contesto normativo e alle disposizioni specifiche di ciascun paese all’interno dell’UE. Pertanto, è sempre fondamentale consultare le leggi e le normative nazionali o regionali o rivolgersi alle autorità doganali competenti per ottenere informazioni aggiornate e precise sulle esenzioni dall’uso dell’e-DAS unionale per determinati prodotti.